IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e, in particolare l'art. 5, comma  1,  lettera
d); 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e  successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale e, in particolare,
la parte terza, recante norme in materia di difesa del suolo e  lotta
alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento  e  di
gestione delle risorse idriche; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n.  221  recante  disposizioni  in
materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il
contenimento  dell'uso  eccessivo   di   risorse   naturali   e,   in
particolare, l'art. 51 che detta norme in  materia  di  Autorita'  di
bacino sostituendo integralmente gli articoli 63  e  64  del  decreto
legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  relativi  rispettivamente  alle
Autorita' di bacino distrettuali e ai distretti idrografici; 
  Visto l'art. 57, comma 1, lettera a), n. 2 del decreto  legislativo
n. 152 del 2006, con il quale si prevede che i Piani di  bacino  sono
approvati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la
Conferenza Stato-Regioni; 
  Visto l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del  2006,
come sostituito dall'art.  51  della  legge  n.  221  del  2015,  che
istituisce in ciascun distretto idrografico in cui  e'  ripartito  il
territorio nazionale, l'Autorita' di bacino distrettuale, di  seguito
denominata Autorita' di bacino; 
  Visto l'art. 64, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 152
del 2006, come sostituito dall'art. 51 della legge n. 221  del  2015,
che  istituisce  il  distretto  idrografico  dell'Appennino  centrale
comprendente, tra gli  altri,  il  bacino  interregionale  del  fiume
Sangro; 
  Visto l'art. 170, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006
e successive modifiche e integrazioni secondo cui, fino  all'adozione
degli atti emanati in attuazione degli articoli  63  e  seguenti  del
decreto legislativo medesimo, i provvedimenti adottati in  attuazione
di leggi precedenti e  abrogate  dal  successivo  art.  175,  restano
validi e conservano la loro efficacia; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294 emanato, in  attuazione
dell'art. 63, comma 3 del decreto legislativo n.  152  del  2006,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,
entrato in vigore il 17 febbraio  2017,  che,  oltre  a  disporre  la
soppressione delle Autorita' di bacino  nazionali,  interregionali  e
regionali,  disciplina  l'attribuzione  e   il   trasferimento   alle
Autorita' di bacino  di  nuova  istituzione  del  personale  e  delle
risorse finanziarie e strumentali, ivi comprese le sedi, di cui  alla
legge 18 maggio 1989, n. 183; 
  Visto, in particolare, l'art. 12, comma  6,  del  suddetto  decreto
ministeriale 25 ottobre 2016, n. 294, con il  quale  si  prevede  che
fino alla nomina dei segretari  generali  delle  nuove  Autorita'  di
bacino i segretari generali delle soppresse Autorita'  di  bacino  di
rilievo nazionale si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle
strutture delle ex Autorita' di bacino  nazionali,  interregionali  e
regionali ovvero, d'intesa con le regioni, delle strutture  regionali
comprese nel distretto; 
  Visto, altresi', il comma 7 del suddetto art. 12, con il  quale  si
prevede che  fino  all'emanazione  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui  all'art.  63,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, le attivita' di pianificazione di bacino
e le  attivita'  di  aggiornamento  e  di  modifica  dei  piani  sono
esercitate con le modalita' di cui al comma  6  e  che  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  approva  gli
atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di  bacino  e
relativi stralci; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile
2018, concernente l'individuazione e il trasferimento delle unita' di
personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorita' di
bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989,  all'Autorita'  di  bacino
distrettuale  dell'Appennino  meridionale  e   determinazione   della
dotazione organica, ai sensi  dell'art.  63,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006 e del decreto del Ministro  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294; 
  Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000,  n.  279,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, concernente  gli
interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto  elevato
e in materia di protezione civile, nonche' a favore di  zone  colpite
da calamita' naturali 
  Visti gli articoli 67 e 68 del decreto legislativo n. 152 del  2006
relativi ai piani stralcio per la tutela del rischio idrogeologico ed
alle procedure per l'adozione e approvazione dei Piani di bacino; 
  Vista la nota prot. n. 23612  del  6  novembre  2017,  con  cui  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ha
impartito specifici indirizzi alle Autorita' di  bacino  distrettuale
dell'Appennino centrale in  merito  all'approvazione  e  adozione  di
varianti dei Piani di bacino, ai sensi dell'art. 12, commi 6 e 7, del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare n. 294 del 2016; 
  Visti i seguenti verbali delle sedute del Consiglio regionale della
Regione Abruzzo: 
    n. 94/7 del 29 gennaio 2008, con il quale e' stato  approvato  il
Piano  stralcio  di  bacino  per  l'assetto  idrogeologico   fenomeni
gravitativi e processi erosivi riferito al territorio  della  Regione
Abruzzo  ricompreso  all'interno  dei  bacini  di  rilievo  regionale
dell'Abruzzo; 
    n. 103/5 del 27 maggio 2008, con il quale e' stato  approvato  il
Piano  stralcio  di  bacino  per  l'assetto  idrogeologico   fenomeni
gravitativi e processi erosivi riferito al territorio  della  Regione
Abruzzo ricompreso all'interno del bacino  interregionale  del  fiume
Sangro; 
    n. 39/6 del 4 maggio 2010, con  il  quale  sono  state  approvate
talune modifiche ed integrazioni alle norme  tecniche  di  attuazione
del Piano stralcio di bacino  per  l'assetto  idrogeologico  fenomeni
gravitativi  e  processi  erosivi  riferito  ai  bacini  di   rilievo
regionale abruzzesi, approvato con il verbale consiliare n. 94/7  del
29 gennaio 2008 sopra citato; 
    n. 61/16 del 30 novembre 2010, con il quale sono state  approvate
talune modifiche ed integrazioni alle norme  tecniche  di  attuazione
del Piano stralcio di bacino  per  l'assetto  idrogeologico  fenomeni
gravitativi e processi erosivi riferito al territorio  della  Regione
Abruzzo ricompreso nell'ambito del bacino  interregionale  del  fiume
Sangro; 
    n. 49/2 del 24 novembre 2015, con il quale sono  state  approvate
talune  ulteriori  modifiche  ed  integrazioni  alle  norme  tecniche
attuative del Piano stralcio di bacino  per  l'assetto  idrogeologico
fenomeni gravitativi e processi erosivi riferito ai bacini di rilievo
regionale abruzzesi, approvato con il verbale consiliare n. 94/7  del
29 gennaio 2008 sopra citato; 
  Vista la deliberazione della giunta regionale della Regione Abruzzo
n. 355 del 29 giugno 2017, concernente l'adozione, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 6-bis, comma 6, della  legge  regionale  12  aprile
1983, n. 18 e successive modifiche  e  integrazioni  e  dell'art.  13
della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 e successive modifiche
e integrazioni, del  progetto  di  1ª  variante  parziale  del  Piano
stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico fenomeni gravitativi e
processi erosivi riferito ai bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo
e al territorio regionale  compreso  nel  bacino  interregionale  del
fiume Sangro; 
  Visto il decreto n. 70 del 30 novembre 2017 del Segretario generale
dell'Autorita'  di  bacino  distrettuale   dell'Appennino   centrale,
recante la presa d'atto  della  procedura  compiuta  dal  Commissario
liquidatore dell'Autorita' dei bacini di rilievo regionale  abruzzesi
ed interregionale del fiume Sangro e della deliberazione della giunta
della Regione Abruzzo relativa al progetto di  1ª  variante  parziale
del Piano stralcio di bacino  per  l'assetto  idrogeologico  fenomeni
gravitativi  e  processi  erosivi,  riferito  ai  bacini  di  rilievo
regionale dell'Abruzzo  e  al  territorio  regionale  ricompreso  nel
bacino interregionale del fiume Sangro nonche' l'adozione,  ai  sensi
dell'art. 12, comma 7, del decreto ministeriale 25 ottobre  2016,  n.
294, di detta variante di piano; 
  Vista la deliberazione n. 7 assunta in data 14 dicembre 2017  dalla
Conferenza  istituzionale   permanente   dell'Autorita'   di   bacino
distrettuale dell'Appennino centrale, recante  l'adozione  definitiva
della 1ª variante parziale del Piano stralcio di bacino per l'assetto
idrogeologico fenomeni gravitativi e  processi  erosivi  riferito  ai
bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e  al  territorio  regionale
ricompreso nel bacino interregionale del fiume Sangro; 
  Visto il parere n. 245 espresso dalla Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, nella seduta del 20 dicembre 2018; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 19 giugno 2019; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvata la 1ª  variante  parziale  del  Piano  stralcio  di
bacino per l'assetto idrogeologico fenomeni  gravitativi  e  processi
erosivi, riferito ai bacini di rilievo regionale  dell'Abruzzo  e  al
territorio regionale ricompreso nel bacino interregionale  del  fiume
Sangro. 
  2. La variante di cui al comma 1 si compone dei seguenti elaborati: 
    allegato IA-Relazione generale; 
    alegato IB-Report di frana (n. 28 file); 
    allegato IC-Schede di analisi delle osservazioni (n. 33 file); 
    allegato IIA-Carta geomorfologica (n. 78 file); 
    allegato IIB-Carta della pericolosita' (n. 78 file); 
    allegato IIC-Carta del rischio (n. 78 file).